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Estratto dello statuto
STATUTO DELLA FONDAZIONE
Articolo 1
Denominazione -
La Fondazione manterrà nel tempo la connotazione privata e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinate dal Codice Civile e Leggi collegate.
Articolo 2
Scopi
La Fondazione ha lo scopo di individuare, elaborare ed attuare tutti quei programmi e quelle iniziative nel campo della cultura, dell’educazione, dello spettacolo, dello sport, del tempo libero, del termalismo, della tradizione e del turismo, che possono risultare utili alla valorizzazione sociale, economica, turistica, culturale e storica del territorio del Comune di Bagni di Lucca e dei territori contermini.
La Fondazione si prefigge infatti, un recupero ed una complessiva rivalutazione della storia e delle tradizioni locali, al fine di potenziare la vocazione turistica e termale di tutto il territorio.
La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed è a tempo indeterminato.
Articolo 3
Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie o in concessione, anche demaniale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o, comunque, da essa posseduti o detenuti;
c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
d) gestire, direttamente o indirettamente, immobili, pertinenze, impianti e spazi funzionali agli scopi di cui all’art. 2;
e) promuovere e organizzare congressi, convegni, conferenze, dibattiti e simposi, culturali, tecnici e scientifici, corsi di formazione e di specializzazione nelle materie d'interesse della Fondazione;
f) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
h) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture bibliotecarie, convegnistiche, educative, espositive, ricettive, ricreative, sportive, teatrali e turistiche e loro correlazioni;
i) istituire premi e borse di studio;
j) svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.